LE REGOLE
Indennizzo clienti banche fallite: 4 mesi di tempo e proteste infinite
Ecco il testo integrale del decreto in vigore da oggi

ROMA. Gli obbligazionisti delle 4 banche avranno 4 mesi di tempo dalla conversione definitiva del nuovo decreto banche per presentare al Fondo di solidarietà la domanda per accedere all'indennizzo automatico (forfettario per un massimo dell'80% dell'investimento).
Lo prevede il testo definitivo del provvedimento, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi. Al più tardi a inizio luglio se le Camere impiegheranno tutti i 60 giorni per convertire il decreto, si potranno avanzare le richieste di ristoro automatico e il Fondo di solidarietà dovrà verificare la documentazione e procedere alla liquidazione dell'indennizzo «entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta».
Già da settembre, quindi, potranno iniziare ad essere erogati i primi rimborsi ai risparmiatori delle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti. Chi non risponde ai requisiti per il ristoro automatico potrà accedere alle risorse del Fondo di solidarietà ma solo con esito positivo della procedura arbitrale. Chi chiede l'automatismo non potrà poi andare anche dall'arbitro.
RIMBORSO AUTOMATICO MA…
Al rimborso automatico potranno accedere solo gli investitori che hanno acquistato le obbligazioni subordinate «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi».
E' un ulteriore paletto previsto dal nuovo decreto banche, oltre ai 35mila euro di reddito o un massimo di 100mila euro di patrimonio mobiliare, per gli indennizzi agli oltre 10mila risparmiatori di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti. E' escluso dalla via semplificata, viene spiegato, sia chi abbia acquistato i titoli sul mercato secondario sia chi si sia servito di un intermediario, come broker o altre banche.
In sintesi
- RIMBORSO AUTOMATICO, MA CON PALETTI: è la via cui potrà ricorrere chi ha un reddito lordo sotto i 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro (nel quale vanno calcolato anche il corrispettivo pagato per le obbligazioni subordinate, al netto delle spese per l'acquisto).
- OBBLIGAZIONISTI COINVOLTI: secondo le prime stime dovrebbero essere all'incirca 5.000 i risparmiatori che avranno diritto ai rimborsi automatici. Oltre ai parametri di reddito/investimento sono da escludere, infatti i circa 1.900 clienti retail di altre banche che hanno in portafoglio bond azzerati delle 4 banche (i clienti di queste ultime che hanno obbligazioni subordinate sono invece 10.559) ma anche chi abbia acquistato i titoli attraverso broker o sul mercato secondario.
- FORFAIT ALL'80%, SCONTATE SPESE E 'GUADAGNI': l'investitore che risponde ai requisiti potrà rivedere l'80% del suo patrimonio azzerato 'iniziale'. Verrà considerato infatti il corrispettivo pagato al netto delle spese per l'acquisto ma anche al netto della differenza tra il rendimento dei bond alla data di sottoscrizione e il rendimento dei titoli di Stato alla stessa data, considerando anche "gli anni e frazioni di anno" in cui sono state detenute le obbligazioni.
- 4 MESI PER FARE DOMANDA, MASSIMO 2 PER RIMBORSO: chi risponde ai requisiti avrà 4 mesi dalla data di conversione del decreto (che va approvato in via de+-finitiva entro il 2 luglio) per presentare la domanda al Fondo Interbancario, che gestisce il Fondo di solidarietà. Il Fondo dovrà verificare i documenti (compreso il contratto di acquisto dei bond) e liquidare il rimborso entro 60 giorni dalla richiesta.
- RISORSE DA FONDO INTERBANCARIO, MA NON RAZIONATE: salta il limite a 100 milioni del Fondo di solidarietà, istituito ad hoc per i rimborsi con la legge di Stabilità. Le risorse, garantite dal Fondo interbancario di tutela dei depositi sarà infatti alimentato "sulla base delle esigenze finanziarie" dell'esito delle procedure automatiche ma anche degli arbitrati.
- CHI ACCEDE ALL'ARBITRATO: il rimborso forfettario può scattare per tutti quelli che hanno acquistato obbligazioni entro il 12 giugno 2014 (data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Ue della direttiva Brrd). Restano fuori sicuramente "158 persone che hanno acquistato sul mercato elettronico secondario a prezzi scontati" dopo quella data, come ha specificato il premier Matteo Renzi. Questi ultimi, insieme a tutti quelli che non rispondono ai criteri per il percorso automatico, potranno rivolgersi all'arbitro, che sarà istituito (all'Anac) secondo le indicazioni già previste con la legge di Stabilità (un dpcm per l'istituzione e un dpcm con i criteri per la valutazione 'caso per caso', da emanarsi non più entro 90 giorni, scadenza ampiamente superata, ma entro 180 giorni, quindi entro giugno). Chi chiede la procedura automatica non può attivare anche quella arbitrale, salvo nel caso in cui possieda anche bond acquistati dopo il 12 giugno 2014.
LE PROTESTE DEI CONSUMATORI
Il «beffardo» decreto del governo per i rimborsi agli obbligazionisti delle 4 banche «impone agli espropriati tutta una serie di documenti ed adempimenti assurdi, da presentare al Fondo di solidarietà entro 4 mesi, pena la decadenza».
Una «follia» secondo l'Adusbef, mentre l'Unione Consumatori denuncia la «roulette russa a danno dei risparmiatori» visto che arbitrato e rimborso automatico sono due vie alternative, e bisogna scegliere o l'una o l'altra.
«E' una pressione inaccettabile per il consumatore, che viene costretto a rinunciare ai suoi diritti, se accetta la via del rimborso automatico. Un dilemma del prigioniero intollerabile - dice il segretario dell'Unc Massimiliano Dona - che costringe il risparmiatore a dover scegliere tra accettare meno del dovuto, l'80%, se vuole certezza del risarcimento oppure giocare alla roulette russa dell'arbitrato».
«Oltre ad aver subito una vera e propria truffa con l'esproprio criminale del risparmio, costato sudore e sacrifici, il governo - aggiunge il presidente di Adusbef Elio Lannutti - impone ulteriori ed umilianti gironi infernali a quel 6% dei risparmiatori su 130.000 che potrebbero essere indennizzati, per acquisire documenti che le banche hanno già da tempo nelle custodie titoli, che potrebbero essere perfino soggetti (su questo il decreto non dice nulla), a versamento di commissioni. Complimenti ad un governo, che invece di tutelare il risparmio, difende gli interessi delle banche, umiliando, vessando e beffando i risparmiatori, colpevoli di essersi sacrificati».
IL TESTO INTEGRALE
Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione
Art. 8
Definizioni
- Ai fini del presente capo si intendono per:
- a) «investitore»: la persona fisica, l'imprenditore individuale,
anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis
causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati
indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (di seguito: «Legge di stabilita' per il 2016»), nell'ambito di
un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha
emessi;
- b) «Banca in liquidazione» o «Banca»: la Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle
Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca
popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa;
- c) «Nuova Banca»: la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., la
Nuova Banca delle Marche S.p.a., la Nuova Banca popolare dell'Etruria
e del Lazio S.p.a., la Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.,
istituite dall'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
- d) «Fondo di solidarieta'»: il Fondo istituito dall'articolo 1,
comma 855, della legge di stabilita' per il 2016;
- e) «Fondo»: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale
gestore del Fondo di solidarieta' di cui alla lettera d);
- f) «prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento
relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti
finanziari subordinati»: la prestazione di ciascuno dei servizi ed
attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 25-bis del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.
58, ove nella prestazione di tale servizi o attivita' sono stati in
qualsiasi forma e con qualsiasi modalita' acquistati o sottoscritti
dall'investitore i suddetti strumenti finanziari subordinati,
nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;
- g) «MTS»: il Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato
(MTS) gestito dalla Societa' per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS
S.p.A.
Art. 9
Accesso al Fondo di solidarieta' con erogazione diretta
- Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno
2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in
liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo
forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al
ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- a) patrimonio mobiliare di proprieta' dell'investitore di valore
inferiore a 100.000 euro;
- b) ammontare del reddito lordo dell'investitore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015
inferiore a 35.000 euro.
- Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera
a), risulta dalla somma di:
- a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale
per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre
2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni per la
compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- b) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti
finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla
data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto degli
oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.
- L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento
del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12
giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in
liquidazione, al netto di:
- a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
- b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti
finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del
Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria
equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione
lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi
durata finanziaria piu' vicina.
- Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera
b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e' rilevato
alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del
Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei
BTP usati per l'interpolazione e' determinato sulla base della loro
quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato
dei titoli di Stato MTS.
- L'importo di cui al comma 3, lettera b), e' calcolato
moltiplicando tra loro:
- a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4;
- b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o
di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data
del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione;
- c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti
finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente
connessi all'operazione di acquisto.
- L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La
presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura
arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
- L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario e'
indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati:
- a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche
digitale;
- b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha
acquistato gli strumenti finanziari subordinati;
- c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione
della quantita', del controvalore, della data di acquisto, del
corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi
all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN.
- L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti:
- a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati;
- b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto;
- c) attestazione degli ordini eseguiti;
- d) copia della richiesta di pagamento, alla Banca in liquidazione,
del credito relativo agli strumenti finanziari subordinati;
- e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare,
calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di
cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita'
negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
- Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla
base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1,
calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla
liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
- Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo
di solidarieta' e che non hanno presentato l'istanza di erogazione
dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9, possono
esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale
di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre
2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la
possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove
questa sia stata gia' attivata la relativa istanza e' improcedibile.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da
1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data
del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi
investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti
finanziari acquistati oltre la suddetta data.
Art. 10
Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme
- All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono
apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 856 e' sostituito dal seguente: «856. Il Fondo di
solidarieta' e' alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie
connesse alla corresponsione delle prestazioni dal Fondo
interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo
96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.»;
- b) al comma 857, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni».
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