Villa Pini, pubblicata l’Ordinanza di sospensiva del Consiglio di Stato
Le motivazioni che hanno congelato la sentenza del Tar
ABRUZZO. E’ stata pubblicata l’Ordinanza del Consiglio di Stato che concede la sospensiva per la sentenza del Tar L’Aquila contro l’accreditamento concesso dalla Regione a Villa Pini.
Dopo le prime indiscrezioni di venerdì, anticipate da PrimaDaNoi.it la notizia non solo è confermata, ma si aggiungono altri particolari desunti dalla lettura integrale del documento. Intanto la discussione sul merito della vicenda è prevista, come già anticipato, al 13 aprile prossimo. In quella sede sarà detta la parola definitiva sulla controversia che oppone l’Aiop alla Regione, o meglio ai decreti del Commissario che revocavano la sospensione dell’accreditamento a suo tempo comminata alla gestione Angelini per le sue inadempienze e che concedevano di nuovo quel budget e quei contratti al curatore fallimentare. Per l’Aiop – e la tesi era stata condivisa dal Tar L’Aquila – questo era stato un comportamento illegittimo del Commissario, in quanto le inadempienze persistevano ancora. Infatti il curatore al suo insediamento dopo il fallimento e l’avvio dell’esercizio provvisorio, non aveva pagato stipendi e contributi arretrati, distorcendo così la concorrenza con le altre cliniche. L’appello presentato dal curatore e dal Commissario contro questa interpretazione, ha sostenuto invece che è la legge fallimentare ad impedire di pagare questi arretrati prima della chiusura della procedura. Anche se avesse voluto o potuto – si trattava di qualche milione di euro – il curatore non avrebbe potuto pagare, -secondo la tesi di questi- perché la legge impone di pagare i debiti arretrati in moneta fallimentare, cioè alla liquidazione della massa attiva che sarà usata per pagare il passivo. In definitiva il rispetto di una legge non può essere considerato un inadempimento.
Sempre secondo il curatore non c’è stata nessuna violazione della concorrenza, perché l’attività delle cliniche private si svolge non in un libero mercato, ma in un regime di convenzione, il cui importo per singola attività è rigidamente predefinito e non dipende dal budget delle altre case di cura. Il collegio giudicante – si legge nell’Ordinanza – ha condiviso le motivazioni che hanno prodotto la prima sospensiva di gennaio “inaudita altera parte” (quella del giudice monocratico) e visto che esistono le stesse esigenze di allora, accoglie le esigenze cautelari «e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata».
Sebastiano Calella
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